Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

10 . Nel caso previsto dall'articolo 119, comma quarto, lettera d), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.

11 . Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato alla prefettura di residenza, se relativo a soggetto non titolare di patente, o alla prefettura che ha rilasciato la patente negli altri casi. Detto giudizio deve, inoltre, essere comunicato al centro elaborazione dati della direzione generale della m.c.t.c. Per il tramite dell'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Territorialmente competente.

12 . Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.

13 . I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.

14 . I certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

15 . Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al ministero dei trasporti e a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma secondo, del codice.

16 . Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni da parte del ministero dei trasporti di concerto con il ministero della sanità.

17 . Il ministro dei trasporti, di concerto con i ministri della sanità e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.

Art. 331. (art. 119 cod. Str.) (certificati medici)

1 . I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:

A) quello di cui al modello iv.4 (certificato anamnestico), dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

B) quello di cui al modello iv.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma secondo, del codice, su carta di colore bianco;

C) quello di cui al modello iv.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.

2 . I certificati devono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi.

Art. 332. (art. 121 cod. Str.) (competenze dei dipendenti della direzione generale della m.c.t.c. In materia di esami di idoneità)

1 . Gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della direzione generale della m.c.t.c. Secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella iv.1 che fa parte integrante del presente regolamento.

2 . Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, stabilisce la equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.

3 . Nell'eventualità di innovazioni nello ordinamento giuridico del personale, il ministro dei trasporti provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.

Art. 333. (art. 121 cod. Str.) (modalità e termini per il rilascio della patente)

1 . La documentazione necessaria per il rilascio della patente, ai sensi dell'articolo 121, comma dodicesimo, del codice, è inviata dal competente ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Al prefetto, unitamente al documento di guida elaborato meccanograficamente, entro trenta giorni dal completamento della documentazione stessa.

2 . Il prefetto, esaminata la documentazione trasmessa, se ritiene che sussistono i requisiti richiesti dal codice e dal presente regolamento, rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 116 del codice. L'esame della documentazione deve essere completato entro quindici giorni dal ricevimento. Nei tre giorni successivi il prefetto comunica con nota di servizio urgente all'interessato che può ritirare la patente stessa presso il competente ufficio della prefettura; nella nota sono indicati il nome e la sede del predetto ufficio ed i giorni e le ore in cui può essere effettuato il ritiro dallo interessato. Questi, all'atto del ritiro, rilascia ricevuta.

3 . Il prefetto, se ritiene non idonea o non sufficiente la documentazione inviatagli, ne richiede l'integrazione o ne dispone la restituzione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, al competente ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Indicando le lacune della documentazione ovvero le modifiche da apportarvi; tale restituzione è comunicata dal prefetto all'interessato. L'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Completa o rettifica la documentazione nel termine di trenta giorni e nei dieci successivi la rinvia al prefetto. Dal ricevimento della nuova documentazione decorrono i termini per il rilascio, secondo le modalità di cui al comma secondo. Paragrafo 2 - autoscuole (artt. 122-123 codice della strada)

Art. 334. (art. 122 cod. Str.) (contrassegno per le esercitazioni di guida)

1 . Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera p dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera p sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure iv.1, iv.2, iv.3.

2 . Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta scuola guida, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure iv.4, iv.5.

Art. 335. (art. 123 cod. Str.) (rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole)

1 . L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dallo articolo 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento.

2 . Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

3 . Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'articolo 123, comma quarto, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

4 . Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio della attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.

5 . Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

6 . Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

7 . Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

8 . Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9 . Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento della intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10 . Le autoscuole autorizzate si distinguono in:

A) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie a, b, c, d, e, delle patenti speciali delle categorie a, b, c, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (c.a.p.)

 

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